I Contratti di Fiume (CdF) “sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale” (art. 68bis, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.). Concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, in particolare del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e del Piano di Gestione delle Acque (PGA). Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce, di risorgiva e di falda, qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l’attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume.
I CdF contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del “buono stato” ecologico dei corpi idrici, unitamente alle direttive c.d. “figlie” tra cui le direttive 2007/60/CE (direttiva alluvioni), 42/93/CEE7 (direttiva habitat), 2009/147/CE (direttiva uccelli) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), in quanto utili strumenti per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. I CdF contribuiscono altresì al coordinamento e alla coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l’attuazione delle suddette direttive.
I CdF definiscono programmi di azione coerenti con le previsioni di piani e programmi vigenti nel bacino idrografico di riferimento e nel territorio oggetto del CdF. Qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata.